Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondo nazionale per il volontariato). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei

 

Pag. 17

progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.
      2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse dai vincitori».