Art. 15.
1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Fondo nazionale per il volontariato). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei
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progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse dai vincitori».